articolo Finanza familiare Guadagnare
Gli Enti bilaterali e il mercato del lavoro: strumenti giuslavoristici al servizio dei lavoratori. Ma sono utili oppure no? freccedomenica 24 novembre 2013

In un susseguirsi di riforme del lavoro che modificano costantemente la base giuslavoristica del rapporto lavorativo - provvedendo recentemente (L.92/2012), per esempio, ad un aumento della liberalizzazione posta in essere dalla modifica dell’articolo 18 (Statuto lavoratori) e allo stesso tempo ad un aumento del costo del lavoro dovuto al c.d. ticket licenziamento, ma anche a nuovi sgravi contributivi per assunzioni di giovani con un’età tra 18 e 29 anni (L.99/2013)- degli Enti bilaterali si sente parlare in misura ridotta e sono poche le leggi che hanno contribuito a delineare l’uso di questi strumenti al servizio dei lavoratori.

Tra genialità normative e bassezze, oggettivamente, la tutela del lavoro oggi, cui la Costituente dedicò attenzione (art. 35, 1°comma; art. 36 ,1°comma; art. 37, 1° e 3° comma; art. 38, 1°comma), è oggetto di una serie di azioni che la mortificano e la ridimensionano, rendendo il lavoro stesso, un valore secondario e occasione di tutele non efficaci. Gli Enti bilaterali, a mio avviso, si erigono in modo ottimale alla gestione applicativa della disciplina tutelante il soggetto dipendente, in un sistema dominato, spesso, dal conflitto collettivo verso i datori di lavoro per il miglioramento delle condizioni contrattuali e dal conflitto individuale per attuare le “tutele inderogabili del lavoratore”, attraverso un forte incremento del contenzioso giudiziale.

Gli Enti bilaterali sono dei veri contenitori di servizi per le aziende e i dipendenti; questo sia per la loro origine di fonte collettiva, bensì anche: per la loro natura associativa, per la loro gestione paritetica, per la loro esperienza di mediazione collaborativa tra i diversi interessi. Gli Enti bilaterali si sono affermati in diversi settori, tra cui l’Edilizia, l’Artigianato e il Commercio. Sono un fenomeno di vecchia data, se si pensa alla prima Cassa Edile nata a Milano nel 1919 sulla base di un contratto fra il collegio dei Capomastri e l’Associazione Mutuo Miglioramento fra muratori, badilanti, manovali e garzoni, ma contestualmente sono di recente consolidamento, considerando l’istituzionalizzazione che ne è derivata dalla Riforma Biagi (d.lgs. 276/2003).

In uno scenario agghiacciante di crisi economica, in cui welfare pubblico e welfare privato potrebbero sempre più procedere di pari passo, dovrebbe estendersi la tutela bilaterale, attraverso una maggiore riflessione aziendale indotta proprio dallo Stato sui benefici ricadenti sull’impresa e sul lavoratore, che a sua volta dovrebbe ricevere adeguate informazioni a riguardo e comprendere sia eventuali trattenute sul cedolino paga e qualora non ci fosse un’iscrizione all’ente, sia i possibili compensi sostitutivi monetari ricevibili dal datore di lavoro. C’è da dire, che da qualsiasi prospettiva si osservino questi enti, bisognerebbe andare oltre l’istantaneo aggravio contributivo che risulterebbe in busta paga, pensando alla maggiore competitività che potrebbero acquisire le aziende e ai servizi che porterebbero ad una piena realizzazione i lavoratori nel contesto produttivo.

Ma cosa sono gli enti bilaterali? Gli Enti bilaterali sono associazioni non riconosciute e, quindi, disciplinate, dagli artt. 36 c.c. Sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sede privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, attraverso:
  • servizi per promuovere un’occupazione regolare e di qualità;
  • l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • l’erogazione di formazione professionale;
  • la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l’inclusione dei soggetti svantaggiati;
  • la certificazione dei contratti di lavoro;
  • lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
  • ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
Un accenno a parte merita il contratto di lavoro formativo per eccellenza: l’apprendistato. Alcune clausole della contrattazione collettiva, in merito al piano formativo stipulato per l’apprendista, prevedono il rilascio del parere di conformità da parte degli Enti bilaterali e questo fa si che nasca una disputa in merito all’obbligatorietà o meno di questo parere, quando stabilito appunto dai contratti. Le prime esperienze bilaterali sono quelle dell’edilizia e dell’artigianato, settori in cui forte è la discontinuità e la frammentazione produttiva. Le Casse edili tutelano da sempre il reddito dei lavoratori e “mutualizzano” determinati obblighi retributivi.

L’artigianato rappresenta l’esperienza intersettoriale più radicata, poiché si compone di un sistema di enti che include tutti i settori produttivi e i servizi e che continua a essere caratterizzato da un forte apporto della bilateralità, per quanto riguarda il sostegno al reddito in caso di sospensioni dal lavoro derivanti da crisi aziendali e calamità. Le Casse edili rilasciano il DURC (documento unico di regolarità contributiva) che attesta contemporaneamente la regolarità delle imprese nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile. Nell’ipotesi in cui quest'attestazione sia negativa, l’impresa non potrà svolgere nessun tipo di lavoro, sia nel pubblico sia nel privato. Le Casse edili, inoltre, possono operare per quanto riguarda la certificazione dei contratti e in questo caso, si fa riferimento all’appalto.

L’adesione alla Cassa Edile – oltre a garantire una serie di prestazioni retributive, assistenziali e previdenziali ai lavoratori- implica anche l’accesso a tutti gli altri enti paritetici del settore edile: le Scuole edili e i Cpt (Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l’igiene e la sicurezza sul lavoro). L’azienda che s'iscrive alla Cassa edile, quindi, ha diritto a un percorso di formazione e deve adeguarsi alle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; e, mediante il controllo della regolarità dell’impresa, deve permettere la sicurezza contributiva e previdenziale del lavoratore. Nel settore artigiano, gli enti bilaterali hanno raggiunto un elevato livello strutturato di progressione e attivazione.

Il contesto regolativo che sostiene gli enti bilaterali nell’artigianato è di natura contrattuale e deriva da accordi interconfederali approvati soprattutto nel decennio che intercorre tra i primi anni ’80 ed i primi anni ’90. Si può dire che l’edilizia sia un’esperienza settoriale, mentre l’artigianato avvia un sistema di enti che include “trasversalmente” tutti i settori produttivi: dal manifatturiero all’artistico, dai servizi alla persona alla collettività. Il sistema artigiano include: gli organismi paritetici previsti dai contratti di categoria, un ente nazionale intercategoriale e le sue articolazioni regionali, gli organismi paritetici per la salute e sicurezza (istituiti a livello nazionale, regionale e territoriale) e i fondi intercategoriali per la formazione continua, per la rappresentanza sindacale, per il sostegno al reddito, per la previdenza e per l’assistenza sanitaria integrativa.

L’EBNA (Ente bilaterale nazionale artigiano) si occupa nel dettaglio di: coordinare gli enti bilaterali regionali, proporre azioni di solidarieta’ per le imprese colpite da calamità naturali, formare i dirigenti, eseguire indagini nazionali sui fabbisogni formativi nell’artigianato, pubblicare manuali sulle corrette procedure igieniche, formulare progetti per le imprese, diffondere accordi, normative e contratti. Elemento che si deve considerare non di poco conto e sicuramente influente nel campo bilaterale artigiano, è che dall’1°luglio 2010, la bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell’artigianato diventa obbligatoria. Nel momento in cui le imprese aderiscono alla bilateralita’, devono versare una quota complessiva pari a 125 euro annuali per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato.

Questo contributo è suddiviso in dodici quote mensili di 10,42 euro per ogni lavoratore attivo, ed è ridotto del 50% per i part-time fino a venti ore settimanali. Nella fattispecie dei lavoratori, rientrano anche i neo-assunti o chi abbia terminato il rapporto di lavoro nel corso del mese di riferimento in cui si deve versare. I versamenti si effettuano anche per i dipendenti in malattia, in maternita’ o in sospensione, e per tutti quelli dichiarati con il modello UNIEMENS. In caso di mancata adesione, i datori di lavoro devono erogare ogni mese, per ogni dipendente in forza, un forfait pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilita’ e indicarlo nel cedolino come E.A.R. (elemento aggiuntivo della retribuzione). Si può dire, dunque, alla luce di un calcolo pratico, come l’E.A.D. porti ad un costo aggiuntivo di 200 euro.

Queste decisioni rappresentano l’inclinazione verso la quale si è diretto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 43/2010. La mancanza del versamento all’Ente vincola il datore di lavoro, appunto, a erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione attraverso le modalita’ sopraddette. Questa scelta rileva il diritto della liberta’ sindacale negativa dell’imprenditore e il diritto del lavoratore a vedersi riconosciute le prestazioni che sono integrazione della retribuzione. Gli enti bilaterali nel terziario sono ormai radicati e consolidati, anche si sviluppano solo alla fine degli anni 80’ e la contrattazione nazionale li regola solo a partire dalla seconda meta’ degli anni 90’.

A questo sistema appartengono: un ente bilaterale nazionale (Ebinter) e gli enti territoriali stabiliti in quasi tutte le province; un organismo paritetico nazionale per la sicurezza sul lavoro all’interno dell’ente nazionale e i relativi organismi paritetici provinciali; due fondi nazionali di origine legislativa, uno per la previdenza complementare (Fon.te) ed uno per la formazione continua (For.te), e un fondo per l’assistenza sanitaria integrativa (Est), più la cassa di assistenza sanitaria e l’ente per la formazione quadri (Quas-Quadrifor). L’Ente bilaterale nazionale del settore Terziario esplica diverse funzioni:
  • formazione,
  • analisi dei fabbisogni formativi,
  • coordinamento degli enti bilaterali territoriali,
  • istituzione e gestione dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori territoriali,
  • incontro tra domanda e offerta di lavoro,
  • incrementazione delle pari opportunità per le donne,
  • sostegno al reddito,
  • verifica del contratto di somministrazione,
  • incentivazione delle forme di previdenza e assistenza,
  • promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.
Nel contratto, con decorrenza dall’1 gennaio 2011 e scadenza il 31 dicembre 2013, le parti stabiliscono che la bilateralità rappresenta una parte integrante del trattamento economico/normativo. Ne emerge una certa obbligatorietà. Il contributo da elargire nei confronti dell’ente bilaterale territoriale è deciso nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,5% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. L’azienda che non versa queste quote, deve corrispondere al lavoratore un E.d.r. uguale allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mesi ed incluso nella retribuzione di fatto, ma non utilizzato per calcolare ad esempio il Tfr.

Un problema che si può verificare, è quando all’interno dello stesso territorio ci sono più enti bilaterali, in virtù di più contratti collettivi stipulati da diverse associazioni dei datori di lavoro per la stessa categoria. In questo caso, le prestazioni degli enti si sovrappongono frequentemente e ostacolano il lavoro. Una soluzione, seppur le possibili difficoltà dal punto di vista della gestione e del coordinamento, potrebbe essere un accorpamento contrattuale, semplificando e diminuendo i contratti collettivi nazionali. Voglio concludere dicendo, che secondo la mia opinione, la bilateralità significa comunicazione sociale e cooperazione progettuale. Ci si auspica che un suo consolidamento non la porti a dei legami politici, finendo per non rappresentare a pieno il tessuto sociale lavorativo.
©  RIPRODUZIONE RISERVATA

Veronica  Otranto Godano - vedi tutti gli articoli di Veronica  Otranto Godano



Se ti è piaciuto l'articolo Diventa fan Clicca su
 
Condividilo su:



 



Gleditschia

Gleditschia, genere di 11 specie di alberi a foglie decidue, originari dell'Iran, Asia e America settentrionale. La maggior parte di queste piante ha spine semplici o ramificate, che sono di minori dimensioni nelle piante ........

Podophyllum

Podophyllum, genere di 10 specie di erbacee perenni, rustiche, rizomatose, appartenenti alla famiglia delle Podophyllaceae. La  specie descritta è adatta alla coltivazione in terreni umidi e ricchi di sostanze organiche.
Si ........

Felicia
La Felicia, originaria del Sud Africa, comprende 60 specie ed è una erbacea perenne o annuale, sempreverde, semirustica e forma dei bassi cespi alti una quarantina di cm. ha foglie piccole, verdi e fiori simili a ........

Aneto

Aneto, pianta aromatica, erbacea, rustica, annuale, appartenente alla famiglia delle Ombrellifere, originaria dell’Europa mediterranea. Ha foglie verde-azzurro fortemente frastagliate e fiori di ombrelle giallo vivo di 5-8 ........

Chimonanthus (calicanto)

Chimonanthus (calicanto), genere di 4 specie di arbusti a foglie decidue o sempreverdi, originari della Cina. Soltanto una specie viene solitamente coltivata per la sua fioritura invernale, dolcemente profumata.
Si piantano ........

 

 

Ricetta del giorno
Lenticchie speziate all'indiana
Lavate le lenticchie e lasciatele scolare. Intanto in una padella mettete a rosolare la cipolla rossa, ben triturata, nell'olio e quando questa ....
sono presenti 550 piante
sono presenti 235 articoli

tutte le piante
annuali bulbose felci orchidee perenni il mondo delle rose il mondo delle primule
succulente
a foglia caduca sempreverdi
sempreverdi e decidue
a foglia caduca sempreverdi
da fiore
acquatiche
appartamento Serra
tecnica
frutteto orto
attrezzi
Verande Piscine Illuminazione giardino Cancelli e recinzioni Arredamento giardino
elenco completo articoli profilo di una pianta

lavori del mese
lotta ai parassiti
tutto piscine



Rudbeckia

Rudbeckia, genere di 25 specie di piante erbacee perenni, annuali, rustiche. Le specie descritte sono adatte per le bordure e per la produzione del fiore reciso, assai durevole dopo la raccolta. Si tratta di specie facili ........

Eremùro (Eremurus)
L' Eremùro (Eremurus) , originario dell'Asia centro-oocidentale e particolarmente della persia e Turkestan, comprende circa 30 specie ed è una pianta erbacea rustica, perenne, a radici carnose che formano ........

Arnebia

Arnebia, genere di 25 specie di piante erbacee perenni, annuali, rustiche o delicate, appartenenti alla famiglia delle Boraginaceae. Solitamente viene coltivata in giardino una sola specie, perenne, rustica, adatta al primo ........

Sambucus (Sambuco)

Sambucus (Sambuco), genere di 40 specie di arbusti o piccoli alberi rustici appartenenti alla famiglia delle Caprifoliaceae, a foglie decidue, imparipennate, con foglioline di forma variabile, da ovate a lanceolate. I fiori, ........

Lampone (Rubus Idaeus)

Lampone (Rubus Idaeus), pianta che cresce spontanea in tutta Europa, Italia compresa, e viene coltivata per i frutti, che sono utilizzati freschi o per la preparazione di succhi e marmellate. Può avere anche un impiego farmacologico, ........

Ricetta del giorno
Spaghetti aglio, olio, curcuma e pistacchi
Sgusciare i pistacchi, metterli sul tagliere e sminuzzarli con il coltello.
Intanto mettere a bollire l’acqua per la cottura della pasta. Una volta ....


 articolo Finanza familiare Guadagnare
Gli Enti bilaterali e il mercato del lavoro: strumenti giuslavoristici al servizio dei lavoratori. Ma sono utili oppure no? freccedomenica 24 novembre 2013

In un susseguirsi di riforme del lavoro che modificano costantemente la base giuslavoristica del rapporto lavorativo - provvedendo recentemente (L.92/2012), per esempio, ad un aumento della liberalizzazione posta in essere dalla modifica dell’articolo 18 (Statuto lavoratori) e allo stesso tempo ad un aumento del costo del lavoro dovuto al c.d. ticket licenziamento, ma anche a nuovi sgravi contributivi per assunzioni di giovani con un’età tra 18 e 29 anni (L.99/2013)- degli Enti bilaterali si sente parlare in misura ridotta e sono poche le leggi che hanno contribuito a delineare l’uso di questi strumenti al servizio dei lavoratori.

Tra genialità normative e bassezze, oggettivamente, la tutela del lavoro oggi, cui la Costituente dedicò attenzione (art. 35, 1°comma; art. 36 ,1°comma; art. 37, 1° e 3° comma; art. 38, 1°comma), è oggetto di una serie di azioni che la mortificano e la ridimensionano, rendendo il lavoro stesso, un valore secondario e occasione di tutele non efficaci. Gli Enti bilaterali, a mio avviso, si erigono in modo ottimale alla gestione applicativa della disciplina tutelante il soggetto dipendente, in un sistema dominato, spesso, dal conflitto collettivo verso i datori di lavoro per il miglioramento delle condizioni contrattuali e dal conflitto individuale per attuare le “tutele inderogabili del lavoratore”, attraverso un forte incremento del contenzioso giudiziale.

Gli Enti bilaterali sono dei veri contenitori di servizi per le aziende e i dipendenti; questo sia per la loro origine di fonte collettiva, bensì anche: per la loro natura associativa, per la loro gestione paritetica, per la loro esperienza di mediazione collaborativa tra i diversi interessi. Gli Enti bilaterali si sono affermati in diversi settori, tra cui l’Edilizia, l’Artigianato e il Commercio. Sono un fenomeno di vecchia data, se si pensa alla prima Cassa Edile nata a Milano nel 1919 sulla base di un contratto fra il collegio dei Capomastri e l’Associazione Mutuo Miglioramento fra muratori, badilanti, manovali e garzoni, ma contestualmente sono di recente consolidamento, considerando l’istituzionalizzazione che ne è derivata dalla Riforma Biagi (d.lgs. 276/2003).

In uno scenario agghiacciante di crisi economica, in cui welfare pubblico e welfare privato potrebbero sempre più procedere di pari passo, dovrebbe estendersi la tutela bilaterale, attraverso una maggiore riflessione aziendale indotta proprio dallo Stato sui benefici ricadenti sull’impresa e sul lavoratore, che a sua volta dovrebbe ricevere adeguate informazioni a riguardo e comprendere sia eventuali trattenute sul cedolino paga e qualora non ci fosse un’iscrizione all’ente, sia i possibili compensi sostitutivi monetari ricevibili dal datore di lavoro. C’è da dire, che da qualsiasi prospettiva si osservino questi enti, bisognerebbe andare oltre l’istantaneo aggravio contributivo che risulterebbe in busta paga, pensando alla maggiore competitività che potrebbero acquisire le aziende e ai servizi che porterebbero ad una piena realizzazione i lavoratori nel contesto produttivo.

Ma cosa sono gli enti bilaterali? Gli Enti bilaterali sono associazioni non riconosciute e, quindi, disciplinate, dagli artt. 36 c.c. Sono organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative, quali sede privilegiate per la regolazione del mercato del lavoro, attraverso:
  • servizi per promuovere un’occupazione regolare e di qualità;
  • l’intermediazione nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro;
  • l’erogazione di formazione professionale;
  • la promozione di buone pratiche contro la discriminazione e per l’inclusione dei soggetti svantaggiati;
  • la certificazione dei contratti di lavoro;
  • lo sviluppo di azioni inerenti la salute e la sicurezza sul lavoro;
  • ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
Un accenno a parte merita il contratto di lavoro formativo per eccellenza: l’apprendistato. Alcune clausole della contrattazione collettiva, in merito al piano formativo stipulato per l’apprendista, prevedono il rilascio del parere di conformità da parte degli Enti bilaterali e questo fa si che nasca una disputa in merito all’obbligatorietà o meno di questo parere, quando stabilito appunto dai contratti. Le prime esperienze bilaterali sono quelle dell’edilizia e dell’artigianato, settori in cui forte è la discontinuità e la frammentazione produttiva. Le Casse edili tutelano da sempre il reddito dei lavoratori e “mutualizzano” determinati obblighi retributivi.

L’artigianato rappresenta l’esperienza intersettoriale più radicata, poiché si compone di un sistema di enti che include tutti i settori produttivi e i servizi e che continua a essere caratterizzato da un forte apporto della bilateralità, per quanto riguarda il sostegno al reddito in caso di sospensioni dal lavoro derivanti da crisi aziendali e calamità. Le Casse edili rilasciano il DURC (documento unico di regolarità contributiva) che attesta contemporaneamente la regolarità delle imprese nei confronti di Inps, Inail e Cassa edile. Nell’ipotesi in cui quest'attestazione sia negativa, l’impresa non potrà svolgere nessun tipo di lavoro, sia nel pubblico sia nel privato. Le Casse edili, inoltre, possono operare per quanto riguarda la certificazione dei contratti e in questo caso, si fa riferimento all’appalto.

L’adesione alla Cassa Edile – oltre a garantire una serie di prestazioni retributive, assistenziali e previdenziali ai lavoratori- implica anche l’accesso a tutti gli altri enti paritetici del settore edile: le Scuole edili e i Cpt (Comitati paritetici per la prevenzione infortuni, l’igiene e la sicurezza sul lavoro). L’azienda che s'iscrive alla Cassa edile, quindi, ha diritto a un percorso di formazione e deve adeguarsi alle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; e, mediante il controllo della regolarità dell’impresa, deve permettere la sicurezza contributiva e previdenziale del lavoratore. Nel settore artigiano, gli enti bilaterali hanno raggiunto un elevato livello strutturato di progressione e attivazione.

Il contesto regolativo che sostiene gli enti bilaterali nell’artigianato è di natura contrattuale e deriva da accordi interconfederali approvati soprattutto nel decennio che intercorre tra i primi anni ’80 ed i primi anni ’90. Si può dire che l’edilizia sia un’esperienza settoriale, mentre l’artigianato avvia un sistema di enti che include “trasversalmente” tutti i settori produttivi: dal manifatturiero all’artistico, dai servizi alla persona alla collettività. Il sistema artigiano include: gli organismi paritetici previsti dai contratti di categoria, un ente nazionale intercategoriale e le sue articolazioni regionali, gli organismi paritetici per la salute e sicurezza (istituiti a livello nazionale, regionale e territoriale) e i fondi intercategoriali per la formazione continua, per la rappresentanza sindacale, per il sostegno al reddito, per la previdenza e per l’assistenza sanitaria integrativa.

L’EBNA (Ente bilaterale nazionale artigiano) si occupa nel dettaglio di: coordinare gli enti bilaterali regionali, proporre azioni di solidarieta’ per le imprese colpite da calamità naturali, formare i dirigenti, eseguire indagini nazionali sui fabbisogni formativi nell’artigianato, pubblicare manuali sulle corrette procedure igieniche, formulare progetti per le imprese, diffondere accordi, normative e contratti. Elemento che si deve considerare non di poco conto e sicuramente influente nel campo bilaterale artigiano, è che dall’1°luglio 2010, la bilateralità prevista dalla contrattazione collettiva dell’artigianato diventa obbligatoria. Nel momento in cui le imprese aderiscono alla bilateralita’, devono versare una quota complessiva pari a 125 euro annuali per ogni lavoratore dipendente, anche a tempo determinato.

Questo contributo è suddiviso in dodici quote mensili di 10,42 euro per ogni lavoratore attivo, ed è ridotto del 50% per i part-time fino a venti ore settimanali. Nella fattispecie dei lavoratori, rientrano anche i neo-assunti o chi abbia terminato il rapporto di lavoro nel corso del mese di riferimento in cui si deve versare. I versamenti si effettuano anche per i dipendenti in malattia, in maternita’ o in sospensione, e per tutti quelli dichiarati con il modello UNIEMENS. In caso di mancata adesione, i datori di lavoro devono erogare ogni mese, per ogni dipendente in forza, un forfait pari a 25 euro lordi mensili per 13 mensilita’ e indicarlo nel cedolino come E.A.R. (elemento aggiuntivo della retribuzione). Si può dire, dunque, alla luce di un calcolo pratico, come l’E.A.D. porti ad un costo aggiuntivo di 200 euro.

Queste decisioni rappresentano l’inclinazione verso la quale si è diretto il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la circolare n. 43/2010. La mancanza del versamento all’Ente vincola il datore di lavoro, appunto, a erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione attraverso le modalita’ sopraddette. Questa scelta rileva il diritto della liberta’ sindacale negativa dell’imprenditore e il diritto del lavoratore a vedersi riconosciute le prestazioni che sono integrazione della retribuzione. Gli enti bilaterali nel terziario sono ormai radicati e consolidati, anche si sviluppano solo alla fine degli anni 80’ e la contrattazione nazionale li regola solo a partire dalla seconda meta’ degli anni 90’.

A questo sistema appartengono: un ente bilaterale nazionale (Ebinter) e gli enti territoriali stabiliti in quasi tutte le province; un organismo paritetico nazionale per la sicurezza sul lavoro all’interno dell’ente nazionale e i relativi organismi paritetici provinciali; due fondi nazionali di origine legislativa, uno per la previdenza complementare (Fon.te) ed uno per la formazione continua (For.te), e un fondo per l’assistenza sanitaria integrativa (Est), più la cassa di assistenza sanitaria e l’ente per la formazione quadri (Quas-Quadrifor). L’Ente bilaterale nazionale del settore Terziario esplica diverse funzioni:
  • formazione,
  • analisi dei fabbisogni formativi,
  • coordinamento degli enti bilaterali territoriali,
  • istituzione e gestione dell’Osservatorio nazionale e degli Osservatori territoriali,
  • incontro tra domanda e offerta di lavoro,
  • incrementazione delle pari opportunità per le donne,
  • sostegno al reddito,
  • verifica del contratto di somministrazione,
  • incentivazione delle forme di previdenza e assistenza,
  • promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.
Nel contratto, con decorrenza dall’1 gennaio 2011 e scadenza il 31 dicembre 2013, le parti stabiliscono che la bilateralità rappresenta una parte integrante del trattamento economico/normativo. Ne emerge una certa obbligatorietà. Il contributo da elargire nei confronti dell’ente bilaterale territoriale è deciso nella misura dello 0,10% a carico dell’azienda e dello 0,5% a carico del lavoratore su paga base e contingenza. L’azienda che non versa queste quote, deve corrispondere al lavoratore un E.d.r. uguale allo 0,30% di paga base e contingenza, corrisposto per 14 mesi ed incluso nella retribuzione di fatto, ma non utilizzato per calcolare ad esempio il Tfr.

Un problema che si può verificare, è quando all’interno dello stesso territorio ci sono più enti bilaterali, in virtù di più contratti collettivi stipulati da diverse associazioni dei datori di lavoro per la stessa categoria. In questo caso, le prestazioni degli enti si sovrappongono frequentemente e ostacolano il lavoro. Una soluzione, seppur le possibili difficoltà dal punto di vista della gestione e del coordinamento, potrebbe essere un accorpamento contrattuale, semplificando e diminuendo i contratti collettivi nazionali. Voglio concludere dicendo, che secondo la mia opinione, la bilateralità significa comunicazione sociale e cooperazione progettuale. Ci si auspica che un suo consolidamento non la porti a dei legami politici, finendo per non rappresentare a pieno il tessuto sociale lavorativo.
©  RIPRODUZIONE RISERVATA

Veronica  Otranto Godano - vedi tutti gli articoli di Veronica  Otranto Godano



Se ti è piaciuto l'articolo Diventa fan Clicca su
 
Condividilo su: